Art.7 – Regolamento assistenze

SUSSIDI PER MORTE.

In caso di morte dell’operaio iscritto, dovuta a qualsiasi causa, la Cassa Edile corrisponderà al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado, un assegno di morte per Euro 2.066,00 aumentato di Euro 207,00 per ogni figlio a carico del lavoratore deceduto.

Nel caso in cui la morte derivi da infortunio sul lavoro l’assegno che la Cassa Edile corrisponderà agli aventi diritto, indicati al primo comma, sarà di Euro 5.165,00 oltre a Euro 310,00 per ogni figlio a carico del lavoratore deceduto.

Saranno altresì erogate Euro 310,00 per ogni figlio a carico per i due anni successivi al decesso del genitore. Gli interessati devono far pervenire la domanda alla Cassa Edile, al più presto possibile e nel termine massimo di un anno, la domanda corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte;

2) certificato di stato di famiglia del lavoratore al momento del decesso;

3) dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante che il dichiarante conviveva con il defunto.

Tutta la documentazione sarà rilasciata dal Comune di competenza in carta libera.