Art.6 – Regolamento Assistenze

Art. 6 – INTEGRAZIONE SALARIALE PER CURE TERMALI E CLIMATICHE.

Gli operai che si trovino nella necessità documentata di usufruire di cure termali e climatiche, hanno diritto a percepire dalla Cassa Edile una indennità economica integrativa del salario non percepito per un periodo non superiore a 15 giorni.

Gli interessati devono, a curer ultimate, ed entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle cure, presentare domanda alla Cassa Edile corredata dei seguenti documenti: 1) dichiarazione dell’azienda attestante l’assenza dal lavoro per il motivo innanzi detto; 2) certificazione rilasciata dall’I.N.A.I.L. relativa all’autorizzazione delle cure ed attestante altresì l’indennità economica eventualmente corrisposta all’operaio nel suddetto periodo; 3) prescrizione del medico curante; 4) certificazione rilasciata dall’A.S.L. attestante i requisiti sanitari per fruire delle cure termali previa richiesta alla Cassa Edile di una lettera di autorizzazione per visita specialistica presso la A.S.L.; 5) certificazione medica rilasciata dalle stazioni di cura termale o climatica. La Cassa Edile provvederà ad integrare fino alla percentuale del 90% del salario contrattuale.

Le domande saranno liquidate di volta in volta, non appena perverranno alla Cassa Edile complete di tutti i documenti richiesti.