Art. 4 – Regolamento Assistenze

TRATTAMENTO DI MALATTIA, INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, T.B.C.

Il rimborso alle imprese del trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale, nei termini e modalità stabilite dal CCNL e dalla contrattazione integrativa provinciale, anticipato agli operai, avverrà a seguito di denuncia degli eventi sul primo Modello Unico Telematico (MUT) utile ed, entro gli stessi termini, della trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di:
1) certificazione medica comprovante gli eventi di cui trattasi e la loro durata,
2) copia della busta paga dalla quale risulti la corresponsione al lavoratore del trattamento economico di cui si chiede il rimborso.
Non si provvederà al rimborso in assenza della documentazione di cui sopra.
Il rimborso spetta per l’intero trattamento corrisposto all’operaio se, nel trimestre solare scaduto prima dell’evento, risultino denunciate, per l’operaio interessato, almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell’impresa e le ore di sosta con richiesta dell’intervento della Cassa integrazione guadagni.
Nel caso in cui le ore, come sopra computate, risultino inferiori a 450, la deduzione è proporzionalmente ridotta.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento è restituito o conguagliato all’impresa per intero.
Il minimale di 450 ore non riguarda i lavoratori assunti in prova il cui rapporto di lavoro è stato risolto.
Il rimborso alle imprese avverrà previa verifica delle condizioni di cui sopra e solamente dopo il pagamento della contribuzione afferente il periodo cui si riferisce la richiesta di rimborso.
Il trattamento di cui sopra è corrisposto anche nei casi di T.B.C.
In caso di infortunio o malattia professionale l’operaio e l’apprendista a partire dal 1° giorno e nei limiti della conservazione del posto di lavoro hanno diritto ad una indennità pari al 100% della retribuzione minima contrattuale (paga base, contingenza, indennità territoriale) al netto delle ritenute di legge e contrattuali; pertanto la Cassa Edile corrisponderà una integrazione economica nella misura del 40%.