Art. 18 – Regolamento Assistenze

PAGAMENTO ACCANTONAMENTI

La liquidazione della percentuale per indennità per ferie, gratifica e festività viene eseguita in due rate semestrali:

– liquidazione Ottobre/Marzo entro il 15 luglio;

– liquidazione Aprile/Settembre entro il 20 dicembre.

Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolarità del pagamento è fatto obbligo agli operai di comunicare in tempo utile gli eventuali cambiamenti di domicilio o indirizzo.

Qualsiasi reclamo nei confronti dell’Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia, ferie e festività rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall’operaio all’Ente, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquidi ed esigibili.