Art. 16 – Regolamento Assistenze

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO

La Cassa Edile potrà fornire annualmente ai lavoratori i seguenti capi di vestiario:

  • n.1 felpa e n.1 maglietta,
  • n. 2 paia di scarpe (una estiva e una invernale),
  • n. 2 paia di guanti.

Le prestazioni del vestiario, nell’unica fornitura annuale, saranno erogate ai lavoratori, rispettivamente in forza alle aziende iscritte alla Cassa Edile al 31 Gennaio dell’anno in corso, che abbiano maturato, alla data, almeno 400 ore d’ iscrizione all’Ente bilaterale.

La verifica di regolarità contributiva prevista dall’articolo 2 si intende riferita al momento dell’ordine della fornitura.

La Cassa Edile predisporrà apposita banca dati che sia in grado, al fine di gestire in automatico tale prestazione, d’ identificare i lavoratori con diritto alla prestazione medesima e le relative taglie attraverso le quali chiedere la fornitura del vestiario stesso.

La Cassa Edile provvederà a spedire i relativi ordini di fornitura a favore dei lavoratori ancora iscritti alla data di inizio dell’ordine medesimo e comunque in modo da far rispettare i tempi di consegna come di seguito indicati: entro il 31 ottobre per la fornitura invernale.

Le parti sociali sottoporranno tale assistenza a verifica periodica.