Art. 15 – Regolamento Assistenze

FONDO DI GARANZIA

E’ istituito presso la Cassa Edile di Siena un fondo di garanzia per gli operai dipendenti da imprese che si trovino in procedura concorsuale: fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo.

Agli operai di dette imprese la Cassa Edile di Siena anticiperà, mediante prelievo dal suddetto Fondo di Garanzia, le somme dovute agli stessi dalle aziende a titolo di accantonamento, ivi compreso quello per malattia e inAfortuni, e sempre che agli stessi le suddette somme non siano state pagate dalle curatele delle procedure concorsuali. Le anticipazioni agli operai avverranno nel modo seguente e sono subordinate alle seguenti condizioni:

1) le Organizzazioni Sindacali rivolgeranno apposita richiesta alla Cassa Edile;
2) le Aziende dovranno fornire all’Ente le denunce nominative dei lavoratori occupati, relative ai periodi per i quali è richiesta l’anticipazione;
3) gli operai dovranno rilasciare dichiarazione a favore della Cassa Edile nella quale sia espressamente dichiarato che l’Ente solo ha la facoltà di procedere all’insinuazione nel passivo della procedura concorsuale per le somme che saranno anticipate.

Le somme che saranno recuperate dall’Ente, andranno ad incrementare il Fondo di Garanzia dal quale è avvenuto il prelevamento per la anticipazione.

L’erogazione delle somme da parte della Cassa Edile, una volta perfezionata la pratica, avverrà in occasione della liquidazione semestrale più prossima.