Art. 13 – Regolamento Assistenze

RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE

I rimborsi forfettari agli operai sulle spese sostenute per i figli studenti in Italia non ripetenti e, per l’università, in regola con il piano di studi sono stabiliti come segue:

Medie inferiori: spese sostenute fino ad un massimo di € 180
Medie superiori: spese sostenute fino ad un massimo di € 280
Università:  spese sostenute fino ad un massimo di € 430

Documenti occorrenti:
1) richiesta su modulo prestazioni,
2) certificato di iscrizione della scuola media inferiore superiore, attestante che l’alunno non è ripetente e per l’università idonea documentazione dalla quale risulti il superamento degli esami inseriti nel piano di studi per l’anno di riferimento.
3) stato di famiglia dell’operaio.

Le domande per il rimborso delle spese scolastiche dovranno pervenire tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno.